Rendere chiari, agli occhi dei propri clienti, aspetti tecnici e concetti specifici della professione è un compito importante e delicato.

I clienti, e gli utenti in generale, spesso non sono particolarmente competenti in materia fotografica; parlargli di diritti di utilizzo delle immagini, risoluzione di stampa, formati digitali, dpi, proprietà dei negativi, ecc... è, spesso, un percorso tortuoso e non privo di rischi.
Tuttavia sono argomenti che, se ben spiegati, possono fare la differenza tra un cliente soddisfatto e consapevole, ed uno convinto di essere stato raggirato o, addirittura, derubato.

Una premessa importante

Associazioni di categoria come TAU Visual, AFIP International, ANFM ed altre studiano la normativa e tutte le dinamiche comportamentali e di mercato, supportando i fotografi associati per permettergli di muoversi in modo sicuro nella cristalliera della professione. Non trascurare l'opportunità di farti seguire da questi importanti compagni di viaggio.

Perché investire nelle immagini

Dalla mia esperienza nel settore della fotografia mi rendo conto che, seppur lentamente, sempre più imprenditori comprendono l'importanza di comunicare, attraverso le immagini, i vantaggi potenziali derivanti dall'acquisto dei propri prodotti o dalla fruizione dei servizi che essi offrono. Creare un'immagine fotografica debole e poco efficace, nell'immediato, può far risparmiare qualche centinaio di euro; ma quasi subito si manifesta il rovescio della medaglia. A farne le spese è tutto il resto della comunicazione pubblicitaria o giornalistica. In parole povere, lesinare sulla comunicazione visiva, significa risparmiare 500 euro per indebolire gravemente iniziative promozionali che, spesso, assorbono budget da decine di migliaia di euro... un vero peccato!

La parola scritta richiede attenzione e concentrazione, mentre l'immagine comunica con immediatezza e con forza. La parola scritta serve per trasmettere concetti complessi, ma nella comunicazione pubblicitaria l'efficacia delle immagini e insostituibile. Chi sfoglia una rivista, in genere, scorre rapidamente le immagini contenute nelle pagine; mentre solo alcuni testi vengono letti per intero... e spesso, guarda caso, proprio quelli accompagnati da un'immagine che ha attirato l'attenzione. Nelle affissioni e nella cartellonistica ci si ricorda spesso dell'immagine, ma raramente del trafiletto scritto che l'accompagna. 

Trascurare la capacità comunicativa delle immagini è controproducente; significa rendere inefficace gran parte dell'investimento pubblicitario. 

Proprietà degli originali

Secondo le norme di legge e le consuetudini d'uso, che regolano il sistema economico in tema di Copyright, la proprietà intellettuale e materiale di un'opera appartiene all'autore che l'ha pensata e realizzata.
Ma se io do incarico ad un signor fotografo di realizzare il servizio fotografico del mio matrimonio, e per questo lo pago, è lecito supporre che gli originali (negativi e file digitali sorgenti) mi appartengano.
Supposizione affrettata e sbagliata... almeno per metà.
Gli originali delle riprese di un matrimonio, di una cerimonia o di un ritratto, appartengono per legge in modo uguale sia al fotografo, autore delle riprese, che agli sposi che hanno commissionato il servizio.

Pertanto è corretto che vengano custoditi presso lo studio del fotografo nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, e gli sposi non possono pretendere la consegna incondizionata degli originali se non a fronte di un giusto compenso.
Sono erronee, sia la posizione degli sposi che pretendono la consegna dietro semplice richiesta, sia quella del fotografo che si rifiuti di consegnarli a prescindere.
Se gli sposi (o comunque la persona ritratta e committente) desiderano riscattare gli originali, hanno il diritto di avanzare tale richiesta; il fotografo, da canto suo, e' tenuto a consegnarli purché dietro pagamento di uno specifico e congruo compenso. Non esiste un'indicazione assoluta di tale "congruità". E' sensato che il fotografo valuti opportunamente quale possa essere il mancato guadagno derivante dalla vanificazione delle possibilità di ristampa o, eventualmente, che il valore sia collegato in percentuale al costo complessivo del servizio. 

In Giurisprudenza, una sentenza della Corte di Cassazione (n° 4094 del 28 giugno 1980) ha stabilito che la proprietà dei negativi di ritratto e cerimonia cada in capo al fotografo autore, e non al committente.
Tuttavia, dato che gli sposi (o le persone ritratte) conservano la facoltà di usare tali immagini (come determinato dall'art. 96 legge 633/41), ecco che esiste, anche in capo a loro, il diritto ad usare tali originali.

In assenza di differente pattuizione, il valore degli originali o dei file originari e' determinabile in percentuale al costo complessivo, ed in proporzione inversa al tempo trascorso dall'evento o cerimonia fotografata. I file digitali originali, o copie degli stessi di risoluzione adatta alla stampa, non devono essere automaticamente consegnati, ma possono essere oggetto di separata trattativa economica. Puoi trovare un maggiore approfondimento all'indirizzo www.fotografi.org/originali .

Diritti di utilizzo delle immagini

Oltre ai casi di libera utilizzazione previsti dalla legge sul diritto d'autore, può succedere che sia lo stesso titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera da alcuni dei principali vincoli del copyright. In tal caso egli può ricorrere all'applicazione di apposite licenze d'uso ispirate al modello che comunemente viene chiamato Open Content o Copyleft.

L'idea di utilizzare lo strumento della licenza d'uso per "liberare" un'opera creativa dalle maglie del copyright nasce negli anni '80 in ambito informatico, in seno al progetto GNU fondato dal ricercatore del M.I.T. Richard Stallman. In quegli anni il governo americano aveva approvato la legge che sottoponeva anche i software alla tutela del copyright, aprendo la strada alla produzione dei software proprietari e a codice sorgente chiuso. Il gruppo di ricercatori guidato da Stallman voleva, invece, trovare il modo di contrastare questa deriva, facendo sì che vi fosse comunque del software liberamente distribuibile, modificabile e corredato dal codice sorgente (da cui "open source"). Da lì l'idea di redigere il testo della GNU acronimo di GNU's Not Unix, noto anche come General Public License (GPL), capostipite delle licenze open. 
Con l'arrivo del nuovo millennio, e con l'esplosione di internet, qualcuno pensò di predisporre un set di licenze che potessero funzionare per tutti i tipi di opere creative, e che risultassero particolarmente intuitive e di facile utilizzo anche per i non esperti. Nacque nel 2002 la prima versione delle licenze Commons, in assoluto le più utilizzate dal popolo dei creativi digitali.

Genericamente, in ambito giuridico, con il termine licenza si indica un atto autorizzativo, la concessione di un permesso. Nel diritto della proprietà intellettuale una licenza è, quindi, l'atto con cui il titolare dei diritti esclusivi su un'opera concede il permesso di utilizzo ad un altro soggetto, stabilendo contestualmente una serie di limiti e condizioni. Il mancato rispetto di questi limiti comporta la violazione del rapporto giuridico e, pertanto, l'automatico venir meno dell'autorizzazione stessa.

Tutto questo è fondamentale per capire perché un fotografo chieda al proprio cliente l'uso che questi dovrà fare delle fotografie che verranno realizzate.

Il cliente può domandarsi: se io commissiono un ritratto cosa può interessare, a te fotografo, dell'uso che ne farò? Che t'importa se lo metto come sfondo del cellulare o sulla copertina di un libro?
In fotografia, come nella musica, il prezzo di un'opera da utilizzarsi pubblicamente varia col variare dell'uso che ne viene fatto. L'accostamento alla musica, espressione creativa che (al pari della fotografia) è tutelata dalla legge 633/41, è adatto a spiegare il concetto. Non ha senso parlare del "costo" di un brano musicale. Potremmo infatti pagare il cantante o il musicista per eseguire un suo brano dal vivo; in questo caso ci aspetteremmo  richieste di compensi differenti a seconda della fama dell'autore, e della durata della sua prestazione. Oppure potremmo chiedere di usare la registrazione di un suo brano e pagarla ad un prezzo proporzionato all'uso che intendiamo farne. Non avrebbe senso chiedere di poter acquistare un brano senza dare indicazione dell'uso che ne dovrà essere fatto, perché non sarebbe possibile determinarne il prezzo. Allo stesso modo non è possibile dichiarare di usarlo come suoneria del cellulare per pagarlo pochi euro e pretendere, poi, di inserirla in uno spot pubblicitario. Tutto ciò è valido anche per la fotografia, esattamente allo stesso modo: può essere "eseguita dal vivo", ingaggiando un fotografo per realizzare un servizio fotografico e pagandolo in base alla sua fama, bravura ed esperienza; oppure può essere acquistata un'immagine già esistente, pagando all'autore un compenso proporzionato all'uso che ne verrà fatto (per un poster da appendere in salotto avrà un prezzo, per un cartellone pubblicitario 6x3mt nello svincolo più trafficato della città ne avrà un altro).

Differenza tra un'immagine accettabile e la stessa immagine realizzata in chiave creativaLa tariffa del fotografo

Capita spesso che il cliente consideri "eccessivo" il prezzo proposto per un servizio fotografico. Nell'era moderna la rapidità con cui è possibile realizzare scatti accettabili è aumentata in modo esponenziale: con gli smartphone, anche di fascia medio bassa, chiunque può stringere tra le mani uno strumento capace di restituire buone immagini; ma l'attività del fotografo ve molto oltre.
La perfetta conoscenza della tecnica fotografica unita alla sensibilità creativa e all'abilità dell'occhio esperto, permette di realizzare fotografie che, pur riprendendo lo stesso soggetto, sono in grado di trasmettere emozioni completamente diverse.
Ed ecco che l'immagine di una scarpa fotografata con la luce giusta, nel giusto contesto e con la giusta tecnica, può far nascere, in chi la osserva, la voglia di indossarla... e quindi di acquistarla.  
L'affermazione che una fotografia tecnicamente complessa richieda più tempo per la sua realizzazione e, di conseguenza, costi di più elevati è tanto banale quanto ovvia.
Ciò che non si considera con la stessa naturalezza è il fatto che l'incremento di qualità, che vada al di sopra dello standard, comporti un aumento più che proporzionale dei costi di produzione.
Un esempio molto pratico può aiutare a fare chiarezza. 
Acquistare due etti di riso e farli bollire costa pochissimo.
Farsi preparare, in trattoria, un piatto di riso in bianco costa sempre poco anche se, rispetto al costo delle materie prime, il lavoro e la struttura aziendale della trattoria fanno levitare il prezzo di una decina di volte.
Se quel piatto di riso deve diventare un risotto con la possibilità di scelta "alla carta", il servizio sarà molto migliore; ma il fatto stesso di dover garantire la disponibilità di diversi condimenti comporterà un incremento ulteriore dei costi generali di produzione e, quindi, del prezzo del piatto servito.
Se al risotto, già curato, si aggiungeranno condimenti pregiati (zafferano o una spolverata di tartufo), il costo sarà parecchio superiore. Se decidiamo, poi, di mangiare un risotto preparato da uno chef stellato, riconosciuto maestro della ristorazione che col suo solo nome garantisce l'impiego di materie di prim'ordine e di altissima qualità, i costi di promozione e di rappresentanza, uniti quelli del ristorante rinomato, porteranno il prezzo finale a salire di svariate decine di volte rispetto al prezzo di un piatto di riso. 
Alla fine, sul tavolo davanti a noi, ci sarà sempre un piatto di riso; ma l'ottenimento di un risultato migliorato e perfezionato, servito a garanzia di un'esperienza culinaria e sensoriale eccellente, richiede conoscenza, esperienza, sforzi e costi sempre più consistenti.
Allo stesso modo, raggiungere livelli di vera professionalità nella realizzazione di immagini fotografiche richiede un notevole dispendio di tempo in studio ed applicazione (specialmente per raggiungere certi livelli di abilità); molto maggiore rispetto a quanto non occorra per ottenere un'immagine fotografica appena "accettabile". Senza trascurare una verità spesso sottovalutata: Qualsiasi vero professionista, per garantire l'alta qualità del proprio lavoro, deve allestire e mantenere un'attrezzatura e una struttura dai costi elevati che, anche nei casi più modesti, raggiunge diverse decine di migliaia di euro all'anno.

Consegna dei negativi digitali (RAW)

Domanda del cliente: Quanto costano i file RAW?
Risposta del fotografo: Anni di studio, tanti tentativi, successi e fallimenti con diverse migliaia di euro di investimenti; una volta racimolata la somma esatta, poi, dovete passare sul mio cadavere (per lo meno la ipotizzo, interpretando il comune pensiero).
Naturalmente tutto ha un prezzo, ma cedendo il file RAW si deve essere pronti al peggio, come rinunciare alla paternità del lavoro fatto.
Il file RAW è un semilavorato e, di norma, non viene mai consegnato al cliente. Rimane al fotografo (o al post-produttore) proprio per questa natura di prodotto incompleto e potenzialmente imperfetto. Da quel semilavorato potrebbero emergere varianti completamente "disallineate" con la visione creativa dell'autore; versioni potenzialmente lesive del diritto morale esplicitamente tutelato dalla normativa sul copyright (art. 20 Legge 633/41).
Come detto in principio: tutto ha un prezzo. Se il cliente committente avesse una reale, fondata, necessità di disporre dei file RAW questo potrà essere oggetto di una nuova trattativa che tenga conto, nella sua definizione, anche delle modalità d'uso delle immagini.

La risoluzione di stampa

Come spiegare, al tuo cliente, cosa intendi per "risoluzione adatta alla stampa"?

L'idea può essere quella di condurre un'amichevole conversazione durante la quale spieghi, in modo preciso e comprensibile, cosa intendi per "Alta Risoluzione" e cosa, concretamente, possa servire per stampare immagini di alta qualità dai file che consegnerai.
A tal fine è importante aver chiari gli aspetti tecnici che determinano la qualità di stampa.
Come sappiamo, l'immagine digitale, è formata da pixel; il numero di pixel che compongono l'immagine ne determina la "possibilità di dettaglio". Come in un mosaico dove, a parità di dimensione dell'immagine rappresentata, maggiore è il numero delle tessere poste a comporla, migliore sarà la definizione dei dettagli presenti al suo interno.

Esiste una regola estremamente semplice che permette di capire immediatamente quanti pixel occorrano per una stampa di qualità.
Sia che si tratti di stampa offset (cataloghi, libri, riviste, brossure, ecc...), o stampa digitale, si procede in questo modo: si controlla la misura in pixel sui lati dell'immagine e la si divide per "120"; in questo modo si ottengono le dimensioni, in centimetri, dell'immagine stampabile e di buona qualità.

L'esempio riportato nell'immagine accanto permette di capire, nei suoi semplici passaggi, il ragionamento da fare per stabilire le dimensioni di stampa dei file in possesso del cliente, ricordando sempre che per la stampa è necessaria una densità di 240 dpi, o superiore.

Procedendo a ritroso è possibile stabilire quanti pixel occorrano per stampare un'immagine di una determinata dimensione, ad esempio 13x18cm.
Moltiplicando le dimensioni finali (13 e 18 cm) per il coefficiente 120 si ottiene la dimensione corrispondente in pixel
13x120 = 1560px
18x120 = 2160px

E', invece, un'informazione poco significativa quella del "peso" in megabyte delle immagini.
Le dimensioni espresse in "mega", infatti, dipendono da una moltitudine di fattori che non riguardano la risoluzione dell'immagine. Un formato ".jpg" peserà molto meno se è convertito in un bianco e nero poco contrastato, o se ampie zone dell'immagine sono costituite da una tinta omogenea (come ad esempio un cielo azzurro). Lo stesso file può pesare sensibilmente di più, a parità di risoluzione, se si cambia il metodo di rappresentazione del colore, o se si usano informazioni di profondità colore differenti (16 bit piuttosto che 8).
E' buona norma precisare, magari per iscritto, questi dettagli al cliente e specificare in modo chiaro il tipo di file si intende consegnare loro, insieme alla dimensione in pixel (magari con l'equivalenza in centimetri già calcolata).

La liceità dei ritratti 

Spesso è importante poter argomentare in modo documentato, circa la possibilità di eseguire liberamente riprese fotografiche che ritraggano altre persone.
L'esecuzione di ritratti estemporanei di persone in occasione di eventi pubblici, o in luoghi aperti al pubblico, è libera da vincoli di qualsiasi genere e non richiede, a norma di legge, alcuna esplicita autorizzazione preventiva.
Questo è quanto prevedono l'articolo 96 e successivi della Legge 633/41, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 del Codice in materia di protezione dei dati personali ed il Codice Civile all'art. 10.
Queste norme impongono restrizioni solo nel caso in cui le immagini realizzate debbano essere utilizzate per pubblicazioni, intese come esposizione o diffusione ad un pubblico indistinto e indiscriminato. 
Solo nel caso di successiva pubblicazione, può occorrere che la persona ritratta, la cui effige risulti riconoscibile, presti assenso autorizzandola esplicitamente. Tuttavia, tale assenso, non occorre nel caso di pubblicazione motivata da informazione giornalistica (art. 79 legge 633/41), entro i limiti previsti dal Codice Deontologico della professione giornalistica, e in caso di notorietà del personaggio ritratto.

Nella semplice esecuzione delle riprese in luoghi pubblici non esiste alcuna norma che ne proibisca l'esecuzione.

Fotografare gli edifici 

L'esecuzione delle riprese fotografiche di edifici privati per come risultano visibili dal normale passaggio pubblico è libero da vincoli di ogni genere; ad eccezione di specifici casi previsti dalla legge:
Le riprese delle installazioni iscritte nell'allegato al Regio Decreto 11/07/1941 n. 1161 concernente le norme in materia di "segreto militare" non sono consentite; così come non sono liberamente fotografabili gli edifici di proprietà dello Stato, o in consegna al Ministero dei Beni Culturali, Regioni, Soprintendenze ed enti pubblici territoriali.
Sono, inoltre proibite le riprese di edifici per la realizzazione delle quali sia necessario attuare artifici volti a superare, in tutto o in parte, barriere visive costruite appositamente dal proprietario a tutela della privacy.

E' dunque possibile fotografare gli edifici privati così come chiunque li vedrebbe passeggiando per quella strada, lasciando in pace le caserme, i depositi militari, centrali elettriche, dighe, nodi ferroviari ed i giardini e strutture appositamente nascosti da chi li possiede e(o) li abita. 

 

Fonte: Associazione Nazionale Fotografi Professionisti - Tau Visual 



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